Parte I
DEI COMPRENSORI IRRIGUI
E DEL CATASTO CONSORZIALE
Art. 1
Costituiscono comprensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.
Art. 2
A mano a mano che, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibili viene ampliata, il Consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari sui documenti del Catasto irriguo consorziale.
Il Consiglio dei Delegati, ha facoltà di iscrivere a ruolo anche quei terreni rientranti nelle aree di futura irrigazione, previsti nei progetti irrigui, fissando l’aliquota da applicare.
Parte II
DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA
Art. 3
La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, ha inizio il primo febbraio e termina il trenta novembre di ciascun anno.
Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e con la disponibilità di acqua nelle vasche, formeranno oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo Consorziale, di anno in anno e su richiesta di gruppi di Consorziati.
Di tanto sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comuni.
Art. 4
La consegna dell'acqua, in quantità non superiori alla portata di dispensa, viene effettuata a domanda, secondo la disponibilità della stessa e nei limiti dettati dalle caratteristiche degli impianti irrigui a servizio dei diversi comprensori dimensionati, con una previsione annuale massima di 3.000 mc. di acqua per ettaro di SAU (Superficie Aziendale Utile) e con una portata continua nelle 24 ore di 0,45 litri/secondo per ettaro di SAU.
Nei periodi di punta non potrà essere garantita una consegna mensile di acqua superiore ai 1.500 mc. per ettaro di SAU. Il prelievo da parte degli utenti non dovrà superare in ogni caso le 14 ore giornaliere.
Tutti gli investimenti colturali nelle aree servite dovranno essere programmati sulla base della anzidetta dotazione idrica.
Il Consorzio, al fine di evitare il contemporaneo utilizzo delle utenze con portata complessiva superiore a quella di dotazione, si riserva di istituire turni od orari limitativi di erogazione giornaliera, qualora si dovesse presentare la necessità, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
Il Consorzio si riserva infine la facoltà di interrompere, anche durante la stagione irrigua, l'erogazione dell'acqua in caso di consumo eccedente il volume mensile massimo aziendale (SAU x 1.500 mc.) senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
Il Consorzio mette a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta, i risultati delle analisi delle acque derivate per irrigazione.
Art. 5
Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
Art. 6
Nel caso in cui il Consorzio, per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore, si trovi nella necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire nel tempo le riserve accumulate, potrà adottare, nel corso dell’irrigazione, quei provvedimenti che riterrà più idonei per ripartire la conseguente riduzione di acqua fra i consorziati, senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.
Art. 7
La irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui serviti sarà AUTORIZZATA su presentazione, da parte dei consorziati, di apposito modulo – domanda.
L’autorizzazione avrà efficacia sino a revoca da parte del Consorzio o disdetta scritta da parte dell'utente.
E' fatto obbligo ai consorziati di presentare immediata disdetta in caso di alienazione dei terreni o di modifica della superficie aziendale.
Art. 8
La domanda di utilizzo dell'acqua deve essere sottoscritta dal proprietario o dal conduttore dei terreni se proprietario di altri terreni ricadenti nell'ambito del comprensorio del Consorzio.
La domanda deve contenere i dati catastali necessari alla individuazione dei terreni da irrigare (comune, foglio di mappa e particella) nonché la superficie ed i gruppi di consegna (contatori) da cui derivare l’acqua.
Per la proprietà concessa a terzi, a qualunque titolo, il proprietario è tenuto a garantire il pagamento delle spese vive di esercizio da parte del conduttore e, a tal fine, è responsabile, in solido con quest’ultimo, per il pagamento dell’acqua e per eventuali danni derivanti dall’uso degli impianti.
La garanzia è esclusa ove il conduttore presti idonea fideiussione rilasciata da banca o da compagnia di assicurazione che preveda il pagamento a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale.
Art. 9
Durante l’attingimento, la saracinesca del gruppo di consegna deve essere completamente aperta.
Art. 10
Le richieste di utilizzo dell'acqua per irrigare terreni non ricadenti nei comprensori irrigui, potranno essere accolte, ma sempre con riserva, dovendo il Consorzio dare priorità al soddisfacimento del fabbisogno idrico dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo. Tale concessione avrà, comunque, carattere provvisorio ed eccezionale e potrà essere, in qualsiasi momento, revocata senza che l’utente abbia diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
Art. 11
Il Comitato Esecutivo, nel caso in cui l’acqua disponibile risulti maggiore rispetto alle esigenze del comizio e distretto irriguo, potrà accogliere eventuali domande di utenza, presentate da chiunque ne abbia interesse, anche per usi non agricoli. Il canone di utenza e le modalità di pagamento verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo.
L’eventuale assegnazione annuale non costituirà diritto per ulteriori assegnazioni negli anni successivi.
Art. 12
Per le assegnazioni stagionali dei contatori è dovuta, per ogni operazione di disdetta, una quota fissa stabilita dal Comitato Esecutivo.
Art. 13
In caso di frazionamento di un fondo, il proprietario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consorzio.
Nel caso in cui un gruppo di consegna serva più utenze, anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire, a favore degli utenti cointeressati, il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, anche nel rispetto delle norme del codice civile in materia di servitù coattive ed esonerando il Consorzio da ogni responsabilità. Tutti i proprietari risponderanno solidamente nei confronti dell'Ente per i consumi registrati al contatore.
Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta degli utenti interessati, di installare nuove apparecchiature e condutture tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà, previa costituzione a titolo gratuito delle relative servitù. Le spese saranno a carico dell’utente richiedente secondo i costi sostenuti e quantificati dall’Ente.
Art. 14
Su richiesta ed a carico dei consorziati, l’Ente provvede, con proprie maestranze qualificate, all’installazione di idonei misuratori volumetrici (contatori) dai quali verranno desunti i dati relativi ai consumi idrici utili alla elaborazione dei ruoli di contribuenza.
Si intendono a carico dei consorziati anche i costi dovuti a riparazioni, spostamenti, sostituzioni e volture di contatori. Tali interventi vengono attuati previa richiesta da inoltrarsi presso il Consorzio di Bonifica che provvederà alle relative incombenze.
I costi di cui innanzi vengono computati sommando gli oneri sostenuti per la manodopera ed i materiali utilizzati (contatori, pezzi speciali, ricambi ecc.)
Il titolare del contatore è integralmente responsabile del suo controllo e di eventuali manomissioni, danni e furti. Qualsiasi anomalia riscontrata va tempestivamente comunicata ai preposti uffici consortili come specificato al successivo art. 31. In caso di manomissioni e sottrazioni dei contatori, la comunicazione di cui innanzi, va accompagnata anche dalla denuncia alla competente autorità giudiziaria.
Il Consorzio si riserva di addebitare le spese di manutenzione o sostituzione del contatore al consorziato, se il danno è stato causato da quest’ultimo per incuria, per cattivo utilizzo e per mancanza di controllo.
Parte III
DELLA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
- CONTRIBUTI -
Art. 15
Prima dell'inizio della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione delle opere irrigue e sarà determinata, in via provvisoria, la misura dei contributi fissi.
Detti contributi fissi (codice 662), ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servibile ed indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua, saranno iscritti nei ruoli dell’anno di competenza per la copertura delle spese fisse di esercizio.
Art. 16
Alla fine della stagione irrigua, sulla base della quantificazione presuntiva di gestione, sarà determinata la misura dei contributi di utenza (cod. 668). Detti contributi, ripartiti tra tutti gli utenti in ragione dei consumi registrati ai contatori, saranno iscritti nei ruoli rateizzati dell'anno successivo a quello di competenza.
Art. 17
I preventivi e i consuntivi di gestione, saranno approvati dal Comitato Esecutivo.
Art. 18
Nel corso della stagione irrigua il Consorzio, per far fronte alle spese di esercizio, si riserva la facoltà di emettere un ruolo rateizzato di acconto (cod. 668) per il recupero delle spese relative all’esercizio irriguo in atto, applicando il contributo dell’anno precedente.
Le somme iscritte a ruolo a titolo di acconto verranno portate in detrazione sull’importo dei contributi di utenza (cod.668) che sarà calcolato sulla base della quantificazione presuntiva delle spese complessive di gestione.
Art. 19
Al termine di ciascuna stagione irrigua, dopo la esatta definizione di tutte le spese sostenute, sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti Autorità Centrali e Regionali. I conguagli dei contributi fissi ed i contributi di utenza, a discrezione del Comitato Esecutivo, potranno essere iscritti a ruolo o riportati nell'esercizio dell'anno successivo.
Parte IV
NORME DI UTENZA E DI POLIZIA
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Art. 20
E' assolutamente vietata la cessione, anche parziale, dell'acqua assegnata e restano di spettanza del Consorzio quelle residue o reflue provenienti dall'impianto irriguo.
Art. 21
Il Consorzio, nel caso in cui l’utente risulti moroso nel versamento dei contributi consortili ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino delle opere e degli impianti danneggiati, ha facoltà di sospendere o di non avviare la erogazione dell’acqua e, inoltre, di addebitare, all’utente moroso, oltre ai contributi non pagati, una penale pari al 10% dell’importo del canone rimasto insoluto, oltre interessi legali.
Tutto ciò, nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell’ente, non vi provveda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.
Art. 22
Il Consorzio può sospendere o non avviare la erogazione dell'acqua, salvo ogni azione legale nei confronti dell'utente, nei terreni in cui si dovessero riscontrare: prelievi abusivi di acqua, immissioni nella rete irrigua e nei misuratori di corpi estranei o di acqua non proveniente dall'impianto irriguo collettivo, ovvero manomissioni o alterazioni di qualunque manufatto dell'impianto di irrigazione e cessione, anche parziale, a terzi.
Inoltre, le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette infrazioni alle norme sul buon esercizio irriguo sono fissate da un minimo di euro 300,00 a un massimo di euro 1.000,00
In caso di mancato pagamento delle suddette sanzioni si provvederà alla riscossione coattiva, con l’iscrizione a ruolo.
Nei casi di recidiva per la stessa infrazione, le penali saranno raddoppiate e, nei casi di ripetuta recidiva, sarà disposta anche la sospensione dell'acqua oltre alle sanzioni, al risarcimento e alle azioni per danni arrecati al Consorzio ed ai terzi.
Il provvedimento di sospensione dell'acqua deve essere notificato all'utente e questi, nel termine di quindici giorni, ha facoltà di produrre ricorso al Presidente.
La decisione del Presidente è inappellabile e definitiva.
Art. 23
L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna dove l'impianto ne è provvisto o alla saracinesca dell'idrante.
Pertanto, a valle di dette apparecchiature, cessa da parte del Consorzio ogni e qualsivoglia responsabilità.
Art. 24
Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, anche rivolti ad alterare la registrazione dei consumi idrici, nonché dei danni dagli stessi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.
Gli utenti che provocano danni agli impianti consorziali, sia nei tratti in cui essi passano nel loro terreno, sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'Ufficio consorziale o il personale addetto agli impianti per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino.
Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali.
Art. 25
Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinate le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, le banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera relativa. E' altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione.
Art. 26
Tutti i proprietari sono tenuti a costruire e mantenere nei propri terreni ed a proprie spese, le opere sistematorie necessarie allo smaltimento delle acque reflue.
Art. 27
Gli utenti devono consentire l'accesso alla rete irrigua, anche con mezzi meccanici, al personale del Consorzio per necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentivi e, in nessun caso, possono ostacolare il personale consorziale nell’espletamento delle mansioni allo stesso affidate.
Gli utenti avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni.
Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito.
Art. 28
Il personale del Consorzio, preposto alla sorveglianza e custodia delle opere idrauliche e di bonifica, è autorizzato ad elevare verbale di contravvenzione alle norme di polizia idraulica ai sensi dell'art.70 del RD 13 febbraio 1933 n°215.
Art. 29
Il Consorziato che preleva acqua senza la dovuta assegnazione del gruppo di consegna è passibile di una sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento), più il consumo rilevato dalla lettura dell'ultima assegnazione di quel contatore maggiorato di una volta e mezza.
Invece, nel caso in cui l’utente derivi l’acqua dagli impianti irrigui collettivi privi di misuratore, i relativi consumi saranno assegnati dall’Ufficio nella misura di due volte i consumi idrici medi delle colture irrigate tenuto conto delle superfici irrigate e, quando non determinabili, tenendo conto dell’intera superficie coltivata.
Art. 30
Tutti i consumi saranno accertati dall'Ufficio in base alle letture dei contatori. In caso di anomalie nel funzionamento dei contatori, i relativi consumi saranno assegnati d’Ufficio, nella misura di una volta e mezza i consumi idrici medi delle colture irrigate, approvati dal Comitato Esecutivo, tenuto conto delle superfici irrigate e, quando non determinabili, (più idranti sullo stesso appezzamento), tenendo conto dell’intera superficie coltivata.
Gli utenti dovranno conservare funzionanti i contatori, segnalando tempestivamente al personale addetto gli eventuali guasti ed ACQUISENDO LA PROVA DI TALE SEGNALAZIONE. In tal caso, accertata la tempestiva comunicazione, i consumi assegnati non saranno maggiorati.
Art. 31
Il personale del Consorzio, preposto alla sorveglianza, custodia e gestione delle opere idrauliche e di bonifica, è autorizzato a redigere verbale di accertamento delle violazioni al Disciplinare ed è, comunque, tenuto a fare rapporto scritto al responsabile del Servizio. Questi applicherà le sanzioni previste dal presente Disciplinare e, per ogni violazione, comunicherà al consorziato, con raccomandata AR, la determina delle somme che saranno iscritte a ruolo per il pagamento della sanzione pecuniaria. La somma dovuta a titolo di sanzione sarà ridotta della metà nel caso in cui il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto di accertamento.
Art. 32
E' ammesso ricorso scritto in carta semplice al Presidente del Consorzio entro giorni 30 dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al precedente articolo.
Il legale rappresentante del Consorzio deciderà motivatamente sentito il personale addetto al settore ed il consorziato, se questi lo richiede.
Art. 33
Il mancato pagamento, da parte del consorziato, dei tributi, delle sanzioni pecuniarie e delle richieste di risarcimento danni comporterà la sospensione dei servizi consortili e della fornitura di acqua nonché la riscossione come per legge ed il pagamento delle spese legali conseguenti.
Per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie sarà applicata la procedura di cui alla Legge n.689/1981.
Art. 34
Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alla vigente legislazione speciale in materia di Consorzi di Bonifica.